Frequenza delle analisi delle acque reflue

Frequenza delle analisi delle acque reflue

Le analisi per le acque reflue è una pratica igienica e di sicurezza per la salute delle persone che è stata stabilita dal D.Lgs. 152/99 e così inserita nel nostro ordinamento giuridico. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute umana e casi di inquinamento ambientale, è stata stabilità una precisa frequenza di analisi delle acque reflue e delle specifiche metodologie.

Per reflue si devono considerare tutte quelle acque così dette di scarico, cioè che vengono emesse da un impianto di lavorazione o da un acquedotto dopo essere state utilizzate sia in ambito industriale sia in ambito domestico. Essendo liquidi che contengono diverse sostanze pericolose, sia di natura chimica sia di natura biologica, la legge ha predisposto un preciso percorso di verifica e di analisi per queste acque.

Esse vengono analizzate in base alla loro provenienza e alla tipologia di elementi inquinanti che possono contenere. Tra le più pericolose per l’ambiente e la salute dell’uomo possiamo ricordare le sostanze colloidali, le sostanze disciolte, i materiali biologici e le tracce di sostanze chimiche, nonché organismi biologicamente pericolosi.

Il Decreto 152 stabilisce che i responsabili degli impianti di depurazione, sia quelli di natura civile sia quelli che invece ricadono nel settore industriale, hanno il dovere di rispettare la frequenza di analisi delle acque reflue al fine di evitare che agenti inquinanti vengano immessi nell’ambiente.

La frequenza di analisi delle acque reflue viene stabilita dal documento di autorizzazione allo scarico rilasciato all’impianto. Questo documento prescrive, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 152/99, che a seconda della tipologia di acque che vengono “lavorate” dall’impianto, si dovrà procedere ad analisi con specifiche frequenze, calcolate in base alla pericolosità delle sostanze presenti nell’acqua. I risultati di queste verifiche, che devono essere svolte secondo i dettami della legge e da personale specializzato, dovranno poi essere disponibili per le autorità che ne faranno richiesta e per gli enti di controllo.